Con le nuove disposizioni del cd. “Decreto Rilancio”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 2020, è possibile migliorare l’efficienza energetica della propria abitazione gratis.
Anzi, ricevendo persino in regalo il 10% aggiuntivo delle spese sostenute. Un provvedimento senza precedenti che cambia in meglio le condizioni - già estremamente convenienti - del vecchio Ecobonus al 50 o al 65%, che resta comunque sfruttabile per i lavori non compresi nel nuovo super incentivo.
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DOWNLOADAnalizziamolo nel dettaglio.
La maxi-agevolazione è riservata ai contribuenti Irpef proprietari di unità adibite ad abitazione.
I contribuenti possono beneficiare della detrazione per gli interventi realizzati su un massimo di due unità (vi rientrano quindi anche le seconde case).
L’incentivo è inoltre riservato ai lavori che interessano condomìni ed edifici unifamiliari oppure unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano però funzionalmente indipendenti e dispongano di almeno un accesso autonomo dall’esterno.
Gli oneri da parte dei titolari della detrazione devono essere sostenuti a partire dall’ 1 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, attuale periodo di validità della disposizione.
La novità sostanziale introdotta con il Decreto Rilancio riguarda la percentuale di detrazione fruibile, che passa al 110% sia per l’Ecobonus sia per il Sismabonus destinato a interventi per la riduzione del rischio sismico, nonchè la ripartizione della stessa che diminuisce a cinque rate annuali di pari importo (con il vecchio Ecobonus erano dieci).
Ma c’è di più. È stata reintrodotta, infatti, la possibilità per i privati di optare, in sostituzione del credito d’imposta, di uno sconto immediato in fattura da parte del fornitore delle opere pari al 100% del costo complessivo: in questo caso non si sborsa nulla e il costo totale viene anticipato dal fornitore. Anche il privato potrà inoltre cedere il credito alle banche, per esempio per rimborsare il prestito che verrà utilizzato per pagare l’impresa che realizza l’intervento.
Per quanto riguarda gli interventi ammissibili alla maxi detrazione, c’è una condizione importante: è necessario che questi determinino il miglioramento di due classi energetiche dell’edificio oppure, ove questo non sia possibile per le caratteristiche dell’immobile, si deve ottenere la classe energetica più alta possibile.
Il passaggio di classe energetica deve essere certificato attraverso la presentazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (ante e post operam). Ricordiamo che le classi energetiche degli edifici sono dieci, dalla G, la meno efficiente, fino all’A4. Ma questa non è l’unica limitazione.
Per accedere al Superbonus 110%, infatti, nei lavori deve essere obbligatoriamente previsto uno di questi interventi, definiti "principali" o "trainanti":
Riassumendo: solo facendo almeno uno dei due interventi sopra descritti che accedono al Superbonus si possono far rientrare nel perimetro del 110% anche tutti gli altri eventuali interventi previsti dal vecchio Ecobonus (definiti “secondari” o “trainanti”). Sempre se fatti in concomitanza con uno dei due interventi principali, sono dunque detraibili al 110% anche i costi per:
Senza cappotto termico o caldaia nuova, tutti questi interventi possono comunque accedere al bonus valido in precedenza (50, 65 o 75%) a seconda della soluzione.
Energia S.p.A. fornisce tutti gli elementi impiantistici per raggiungere l’obiettivo del miglioramento della prestazione energetica necessario all’ottenimento del Superbonus.
Infatti, la nostra gamma di prodotti comprende sia i componenti trainanti richiamati direttamente dal Decreto Rilancio, come le caldaie a condensazione o le pompe di calore, sia tutti gli interventi abbinabili a quelli principali come i pannelli fotovoltaici e le colonnine di ricarica elettrica, i pannelli solari termici e la VMC.
Nella maggior parte dei casi, quando l’edificio presenta una classe energetica bassa, sarà possibile raggiungere il doppio salto di classe senza necessariamente intervenire sull’involucro ma sostituendo il generatore di calore (per esempio con una Pompa di Calore Ibrida) ed installando se non presente, l’impianto fotovoltaico e/o il sistema di accumulo, che in questo caso possono a loro volta beneficiare della detrazione al 110% in quanto abbinati a un intervento "trainante".
Documento | Formato |
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Art. 119 | ![]() |
Art. 121 | ![]() |
DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 | ![]() |
Guida Ufficiale Superbonus 110% | ![]() |